In modo sommario possiamo dire che l'Articolo 8 della Legge 713/1986 prevede le modalità di etichettatura dei prodotti cosmetici. Un prodotto cosmetico per essere immesso sul mercato (compresi i campioni gratuiti) deve recare sul contenitore (primario o secondario) le seguenti indicazioni :
- Ragione Sociale del Produttore;
- Contenuto del prodotto in grammi o millilitri;
- Durata minima se inferiore ai 30 mesi , indicazione del Pao (Period After Open);
- Paese di origine se al prodotto al di fuori dell'unione europea;
- Numero del lotto;
- Avvertenze per l'uso (soprattutto in presenza di sostanze indicate nell'All. 3 all'art. 1 della stessa legge;
- Funzione del prodotto;
- Elenco completo degli ingredienti in ordine decrescente come quantità espresso in linguaggio INCI.